Centro Servizi Amministrativi di Rovigo

Ufficio Pensioni e Riscatti:

Cessazioni: Procedure amministrative

Istruttoria della pratica per le cessazioni a domanda (dimissioni, collocamento a riposo per compimento 40 anno di servizio) e per le domande di trattenimento in servizio - personale docente, educativo e ata.

1. Il dipendente compila la domanda di cessazione o di trattenimento in servizio, indirizzata alla scuola di titolarità e per conoscenza al Provveditorato, allegandovi la documentazione, ove necessaria.

2. L'interessato presenta la domanda con l'eventuale documentazione allegata alla scuola di servizio e al Provveditorato.

3. Se l'interessato è titolare presso un'altra scuola, la scuola di servizio trasmette la domanda a quella di titolarità.

4. Presso la scuola viene effettuato, in primo luogo, un controllo sulla tempestività della domanda e sulla completezza della eventuale documentazione. Se la domanda risulta intempestiva per il corrente anno scolastico, non viene presa in considerazione e ne viene data comunicazione all'interessato tramite la scuola di servizio.

5. Entro il termine previsto  dal Decreto Ministeriale, l'interessato  può presentare istanza di revoca della domanda, indirizzata alla scuola di titolarità e per conoscenza al Provveditorato.

6. Allo scadere del termine previsto dal Decreto Ministeriale per la presentazione delle domande, la scuola inizia la comunicazione a SIMPI delle domande.

7. Il Provveditorato effettua le operazioni amministrative di propria competenza:

  - determina la maturazione del diritto a pensione del personale dimissionario interessato;

  - verifica il raggiungimento dei 40 anni di servizio del personale che ha chiesto il collocamento a riposo;

  - determina il periodo di trattenimento in servizio in base all'anzianità maturata dall'interessato e da comunicazione dei risultati, per tutte le richieste, alla scuola di titolarità.

8. Il Provveditorato è tenuto comunque a comunicare all'interessato, entro il termine previsto dal Decreto Ministeriale, la mancata maturazione del diritto a pensione, per consentire il ritiro della domanda di dimissioni.

9. La scuola di servizio accetta il ritiro della domanda di dimissioni e ne da comunicazione alla scuola di titolarità (se diversa da quella di servizio) e al Provveditorato.

10. Il Provveditorato comunica tempestivamente agli interessati il mancato raggiungimento dei 40 anni di servizio o il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio.

11. Per le domande di dimissioni ritirate e nei casi di mancato raggiungimento dei 40 anni di servizio o di rifiuto del trattenimento in servizio, la scuola di titolarità provvede a cancellare a SIMPI gli estremi della domanda.

12. Nel periodo previsto dal calendario, il Provveditorato verifica le informazioni acquisite dalle istituzioni scolastiche, effettuando le eventuali modifiche e integrazioni.

 

Istruttoria della pratica per le cessazioni a domanda (dimissioni, collocamento a riposo per compimento 40 anno di servizio) e per le domande di trattenimento in servizio - dirigenti scolastici

1. Il dipendente compila la domanda di cessazione o di trattenimento in servizio, indirizzata al Ministero (Dipartimento per i Servizi nel teritorio - Direzione Generale del Personale) e al Provveditorato, allegandovi la documentazione, ove necessaria.

2. La domanda e l'eventuale documentazione allegata vengono presentate presso il Provveditorato.

3. Viene effettuato, in primo luogo, un controllo sulla tempestività della domanda e sulla completezza della eventuale documentazione. Se la domanda risulta intempestiva per il corrente annoscolastico, non viene presa in considerazione e ne viene data comunicazione all'interessato.

4. Entro il termine previsto dal Decreto Ministeriale, l'interessato può presentare istanza di revoca della domanda, indirizzata al Ministero e al Provveditorato.

5. Il Provveditorato effettua le operazioni amministrative di propria competenza:

 - determina la maturazione del diritto a pensione del personale dimissionario interessato;

 - verifica il raggiungimento dei 40 anni di servizio del personale che ha chiesto il collocamento a riposo;

 - determina il periodo di trattenimento in servizio in base all'anzianità maturata dall'interessato e da  comunicazione dei risultati, per tutte le richieste, al Provveditorato.

6. Il Provveditorato è tenuto comunque a comunicare all'interessato, entro il termineprevisto dal Decreto Ministeriale, la mancata maturazione del diritto a pensione, per consentire il ritiro della domanda di dimissioni.

7. Il Provveditorato comunica al Ministero le domande di dimissioni ritirate.

8. Il Provveditorato comunica tempestivamente agli interessaati il mancato raggiungimento dei 40 anni di servizio o il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio.

9. Per le domande valide, il Provveditorato acquisisce a SIMPI gli estremi della cessazione.

Istruttoria della pratica di collocamento a riposo per raggiungimento limiti di età - personale docente, educativo e ata.

1. La scuola di titolarità individua i nominativi del personale da trattare.

2. La scuola procede, entro lo stesso termine assegnato dal Decreto Ministeriale per le altre cessazioni, ad acquisire a SIMPI gli estremi del collocamento a riposo.

3. Nel periodo previsto dal calendario, il Provveditorato verifica le informazioni acquisite dalle istituzioni scolastiche, effeettuando le eventuali modifiche e integrazioni.

Istruttoria della pratica di collocamento a riposo per raggiungimento limiti di età - dirigenti scolastici.

1. Il Provveditorato individua i nominativi del personale da trattare.

2. Il Provveditorato procede, entro lo stesso termine assegnato dal Decreto Ministeriale per le altre cessazioni, ad acquisire a SIMPI gli estremi del collocamento a riposo.

Istruttoria della pratica in caso di decesso.

1. Nel caso in cui si verifica un decesso in attività di servizio, la scuola di titolarità ne da comunicazione al Provveditorato.

2. L'informazione viene acquisita a SIMPI dalla scuola di titolarità per il personale docente, educativo e ata e dal Provveditorato per i dirigenti scolastici.

3. Se la notizia del decesso perviene alla scuola nel periodo in cui le funzioni del SIMPI non sono disponibili e comunque in tutti i casi in cui la scuola non ha provveduto ad inserire i dati, questo adempimento compete al Provveditorato.

Istruttoria della pratica per altri tipi di cessazione (per inidoneità fisica relativa o inabilità permanente assoluta, per incapacità o persistente insufficente rendimento, per compiuto limite di assenza per malattia; cessazione di diritto per assunzione in altro impiego pubblico; decadenza dal servizio per incompatibilità; decadenza dall'impiego; destituzione dal servizioconseguente a procedimento disciplinare; destituzione di diritto dal servizio; cessazione per mobilità; licenziamento; cessazione per infermità non dipendente da causa di servizio).

1. Vengono individuati i nominativi del personale da trattare, da parte del Provveditorato.

2. Per ogni tipologia di cessazione esiste un iter disciplinato dalla normativa vigente.

Produzione e validazione del provvedimento.

1. Conclusa la fase istruttoria, si procede, da parte degli uffici competenti, alla produzione, nei casi previsti, dell'atto di cessazione dal servizio.

2. I dati acquisiti e l'eventuale atto prodotto mediante le funzioni SIMPI acquistano valenza giuridica ed alimentano la base informativa dello stato di servizio del dipendente e gli archivi della gestione amministrativa, per attivare le operazioni successive.

3. Il provvedimento viene inviato agli Organi di controllo che, effettuate le operazioni di propria competenza, restituiscono l'atto registrato all'amministrazione ovvero formulano i rilievi.

4. Gli uffici competenti a loro volta provvedono alla definizione dei rilievi ovvero attivano l'acquisizione degli estremi di registrazione degli atti per l'aggiornamento dello stato di servizio del dipendente.